Art. 15
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[1]Tutte le divergenze che sorgessero fra la Societa' ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe e condizioni di trasporto, saranno deferite per la loro decisione amministrativa ad una Commissione, nominata con decreto del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, e composta; di un delegato del Ministero stesso, che avra' la Presidenza, di uno del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di uno del Ministero delle Finanze, di uno del Ministero della Marina e di un altro del Ministero degli Affari Esteri. Alla riunione potra' essere chiamato un rappresentante dei Concessionari per fornire schiarimenti.
[2]Alla Commissione stessa sara' devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potessero insorgere con la Societa' circa la penalita', rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 11 e 21 della presente.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 30 giugno 1910
