Art. 1 (Convenzione)
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[1]CONVENZIONE modificativa dei servizi esercitati dalla Societa' di navigazione «Puglia» in virtu' delle leggi 22 aprile 1893, n. 195, del 14 dicembre 1899, n. 459, dei RR. decreti 3 febbraio 1901, nn. 85 e 86, e della legge dell'8 luglio 1903, n. 355.
[2]Il ministro delle poste e dei telegrafi, quelli di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro a nome dello Stato;
[3]Il cav. uff. Carmine Gallo, direttore della Societa' «Puglia», a nome della Societa' stessa in virtu' di regolare mandato contenuto nella deliberazione del suo Consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1903,
[4]Hanno stipulato e concordato quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]La Societa' di navigazione «Puglia» si obbliga di eseguire in luogo dei servizi attualmente in vigore approvati con le leggi e coi decreti suaccennati quelli qui appresso indicati:
- a)una linea settimanale fra Venezia e Brindisi con approdi ad Ancona, Tremiti, Bari, Antivari, San Giovanni di Medua, Vallona e viceversa;1
- b)una linea settimanale fra Ancona e Bari con approdi a Zara, Spalato, Ragusa o Gravosa, Cattaro, Risano, Antivari e viceversa.
[7]L'approdo a Risano sara' obbligatorio soltanto nel viaggio fra Ancona e Bari.
- c)una linea settimanale fra Brindisi e Salahora con approdi a Vallona, Santi Quaranta, Corfu', Santi Maura, Prevesa e viceversa;12
- d)centoquattro viaggi all'anno fra San Giovanni di Medua ed Obotti o Scutari, risalendo il fiume Boiana, considerando come effettuati i viaggi che non potessero essere eseguiti per circostanze di forza maggiore.
[8]Il piroscafo adibito al servizio ai cui alla lettera a) dovra' fare scalo a Viesti nel viaggio di andata.
[9]Sara' in facolta' della Societa':
[10]1. Di prolungare a Trieste la linea, di cui alla lettera a);
[11]2. Di spingere la linea, di cui alla lettera b) a Venezia o a Fiume, ovvero a Trieste da un lato e a Brindisi dall'altro, con approdi nei porti delle Puglie. La Societa' e' poi autorizzata a modificare l'itinerario della linea stessa nel senso che, dopo toccato Spalato, si diriga su Ancona per poi proseguire verso Zara e viceversa.
[12]Coi suoi servizi liberi la Societa' dovra' approdare almeno una volta ogni due settimane in andata e ritorno ai porti di Viesti ed Ortona a Mare, ed eseguire approdi quindicinali agli scali di Rodi, Gallipoli, Otranto e Tricase, sempreche' sia assicurato per cadauno un carico di 25 tonnellate e purche' in quest'ultimo porto sia collocata dal Governo una boa d'ormeggio.
[13]Per tali prolungamenti ed approdi non sara' corrisposto aumento di sovvenzione.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 25 gennaio 1906, n. 129
1Il Regio Decreto 25 gennaio 1906, n. 129 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella linea di navigazione di cui alla lettera A) dell'articolo primo della convenzione predetta deve essere compreso anche l'approdo a Durazzo non indicatovi per errore di copiatura". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella linea di cui alla lettera C) dell'articolo primo precitato e' autorizzata l'esecuzione eventuale dell'approdo a Parga od alla vicina localita' di Porto San Giovanni, gia' consentito in via di esperimento fin dall'ottobre 1904".
Regio Decreto 8 luglio 1906, n. 426
2Il Regio Decreto 8 luglio 1906, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella linea di navigazione di cui alla lettera C dell'art. 1 della Convenzione approvata con la legge del 29 giugno 1905, n. 300 e' aggiunto l'approdo a Paxo".
Testo in vigore dal 31 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
