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[1]CONVENZIONE modificativa dei servizi esercitati dalla Societa' di navigazione «Puglia» in virtu' delle leggi 22 aprile 1893, n. 195, del 14 dicembre 1899, n. 459, dei RR. decreti 3 febbraio 1901, nn. 85 e 86, e della legge dell'8 luglio 1903, n. 355.

[2]Il ministro delle poste e dei telegrafi, quelli di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro a nome dello Stato;

[3]Il cav. uff. Carmine Gallo, direttore della Societa' «Puglia», a nome della Societa' stessa in virtu' di regolare mandato contenuto nella deliberazione del suo Consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1903,

[4]Hanno stipulato e concordato quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]La Societa' di navigazione «Puglia» si obbliga di eseguire in luogo dei servizi attualmente in vigore approvati con le leggi e coi decreti suaccennati quelli qui appresso indicati:

  • a)una linea settimanale fra Venezia e Brindisi con approdi ad Ancona, Tremiti, Bari, Antivari, San Giovanni di Medua, Vallona e viceversa;
  • b)una linea settimanale fra Ancona e Bari con approdi a Zara, Spalato, Ragusa o Gravosa, Cattaro, Risano, Antivari e viceversa.

[7]L'approdo a Risano sara' obbligatorio soltanto nel viaggio fra Ancona e Bari.

  • c)una linea settimanale fra Brindisi e Salahora con approdi a Vallona, Santi Quaranta, Corfu', Santi Maura, Prevesa e viceversa;
  • d)centoquattro viaggi all'anno fra San Giovanni di Medua ed Obotti o Scutari, risalendo il fiume Boiana, considerando come effettuati i viaggi che non potessero essere eseguiti per circostanze di forza maggiore.

[8]Il piroscafo adibito al servizio ai cui alla lettera a) dovra' fare scalo a Viesti nel viaggio di andata.

[9]Sara' in facolta' della Societa':

[10]1. Di prolungare a Trieste la linea, di cui alla lettera a);

[11]2. Di spingere la linea, di cui alla lettera b) a Venezia o a Fiume, ovvero a Trieste da un lato e a Brindisi dall'altro, con approdi nei porti delle Puglie. La Societa' e' poi autorizzata a modificare l'itinerario della linea stessa nel senso che, dopo toccato Spalato, si diriga su Ancona per poi proseguire verso Zara e viceversa.

[12]Coi suoi servizi liberi la Societa' dovra' approdare almeno una volta ogni due settimane in andata e ritorno ai porti di Viesti ed Ortona a Mare, ed eseguire approdi quindicinali agli scali di Rodi, Gallipoli, Otranto e Tricase, sempreche' sia assicurato per cadauno un carico di 25 tonnellate e purche' in quest'ultimo porto sia collocata dal Governo una boa d'ormeggio.

[13]Per tali prolungamenti ed approdi non sara' corrisposto aumento di sovvenzione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 11 maggio 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-06-29;300~convenzione-art1 · fonte del testo

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