Art. 18 (Quaderno d'oneri E)
[1]I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destino dei regi Stati, siano originari od a destino degli Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernente il servizio postale, nonche' gli stampati, carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, ponzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili) e come tale inscritto sui fogli di via.
[2]La gratuita' del trasporto dei dispacci e' obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.
[3]I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdite o manomissioni di dispacci, e degli oggetti ad essa affidati, salvo il caso di forza maggiore.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
