Art. 9 (Convenzione)
[1]La presente non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.
[2]Fatta in tre originali.
[3]Roma addi' quattro febbraio mille ottocento settantasette.
[4]Il Ministro dei Lavori Pubblici ZANARDELLI.
[5]Il Ministro delle Finanze DEPRETIS.
[6]RAFFAELE RUBATTINO. IGNAZIO FLORIO.
[7]LUIGI BREGANZE - FELICE SALIVETTO, testimoni.
[8]Visto per copia conforme: Il Direttore Capo di Divisione A. CAPECELATRO.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
