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[1]I Comuni delle provincie Veneto e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato a' termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli spedali Austro-Ungarici.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 21 gennaio 1897.

[4]UMBERTO.

[5]Rudini'. Visconti Venosta. L. Luzzatti.

[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1897 al 23 febbraio 1897

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-01-21;35~art4 · fonte del testo

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