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[1]I Comuni delle provincie Veneto e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato a' termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli spedali Austro-Ungarici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 gennaio 1897.
[4]UMBERTO.
[5]Rudini'. Visconti Venosta. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1897 al 23 febbraio 1897
