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[1]La Societa' erigera', in un ambiente accessibile, in ogni momento, ai funzionari del Genio civile e della Capitaneria del porto, un quadro di distribuzione speciale pei servizi del porto, disposto in modo che vi si possa facilmente praticare nella sua parte posteriore, e gli apparati elettrici dovranno esservi disposti in guisa da evitare qualsiasi confusione.
[2]La fornitura della corrente sara' fatta su questo quadro all'uscita della stazione di produzione, rimanendo inteso che saranno a carico del Regio Governo soltanto le spese d'impianto, manutenzione e servizio delle condutture, apparecchi elettrici, ecc., dopo del quadro, ed al di la' del muro esterno d'ambito della stazione predetta, mentre saranno a carico della Societa' le condutture e tutti gli apparecchi richiesti per ciascun circuito, non esclusi quelli di sicurezza e nonche' quelli per dare avviso delle interruzioni o derivazioni di corrente, i parafulmini e quanto altro occorrera' nell'ambito della stazione elettrica, anche in relazione alle leggi e regolamenti.
[3]I conduttori dovranno essere disposti e distinti in modo accurato e semplice, cosi' che sia facile il rendersi subito conto delle loro funzioni.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
