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[1]Approvata la presente convenzione e consegnata l'area, di cui al precedente articolo 2, lo Stato si riserva di stabilire ed indicare il giorno in cui dovra' cominciare la decorrenza del periodo di sei mesi, al cui termine dovra' perfettamente funzionare il servizio elettrico, di che alla presente convenzione. Nello stesso termine, improrogabile, di sei mesi, la detta Societa' dovra' porre a disposizione dei servizi del porto una energia elettrica massima misurata sul quadro di distribuzione di 125 Kilowatts (centoventicinque).
[2]La conduttura dalla stazione elettrica, di cui credera' in tal caso valersi la Societa', fino all'entrata nel recinto del porto, sara' fatta a sue spese, ed avra' diritto di ritirare il materiale relativo quando sara' in azione la stazione elettrica, di cui all'articolo 2.
[3]Questa dovra', improrogabilmente, essere eretta ed in perfetta funzione entro un anno, al massimo, dal giorno dell'avviso di cui sopra.
[4]La Societa' s'impegna poi, nel termine di sei mesi da ogni singolo preavviso, di aumentare, in seguito, l'impianto in modo da soddisfare a qualunque esigenza di maggior servizio che le fosse richiesto dallo Stato per gli scopi di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
