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[1]Tutte le tasse, relative a questa convenzione, saranno a carico della Societa', rimanendo inteso che sono soltanto a carico dello Stato le tasse indicate all'articolo 9.
[2]In quanto alla tassa di registro, questa dovra' essere soddisfatta dalla Societa' al principio di ognuno dei novenni, di cui all'articolo 10, e si dichiara, al solo ed unico effetto della valutazione di tale tassa, che il consumo del primo novennio potra' ammontare, salvo rettifiche finali, a L. 200,000 (lire duecentomila).
[3]La Societa' non potra' pretendere alcuna esenzione sia dei dazi di confine, sia di quelli di consumo per i materiali d'impianto e pei generi di consumo impiegati.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
