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[1]A garanzia dei propri obblighi la Societa' depositera', entro un mese dalla partecipazione ufficiale dell'approvazione della presente convenzione, una cauzione di L. 20,000 (lire ventimila) in danaro, o titoli al corso di Borsa della giornata, la quale sara' conservata nelle Casse dello Stato fino alla perfetta costruzione e funzionamento della stazione elettrica del porto, di cui all'articolo 1.
[2]Costruita e collaudata detta stazione, e riconosciutone perfetto il funzionamento, nonche' soddisfatto dalla Societa' agli obblighi dell'articolo 16, detta cauzione verra' restituita alla Societa'.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
