Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di ritardi nei vari termini indicati nella presente convenzione, o di interruzioni o di gravi irregolarita' e deficienze nel servizio, non prodotte da perturbazioni atmosferiche, la Societa' incorrera' nella multa di lire cinquecento al giorno. Detta multa sara' specialmente applicata in caso che la costruzione ed il funzionamento della stazione elettrica, di cui all'articolo 1, avvenga oltre l'anno dall'invito avutone, come dall'articolo 6, e qualora non sia soddisfatta, nel termine stabilito, la condizione di cui all'articolo 16.
[2]Qualora poi lo Stato, in applicazione dell'articolo 10, si fosse disinteressato dal servizio dell'energia della Societa', rimarra' sempre salvo, in caso di contravvenzione alle clausole e condizioni della presente convenzione, il diritto dello Stato di rimettersi in possesso dell'area assegnata, ed appropriarsi tutti gli edifizi ed impianti, che gia' vi si trovassero, senza che percio' la Societa' possa pretendere indennizzo qualsiasi.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
