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[1]Lo Stato non si obbliga a valersi della corrente prodotta dalla Societa' per tutti i 45 anni, di cui all'art. 2, ma s'impegna soltanto per un periodo di 9 (nove) anni, con facolta' di prorogare l'uso di tale corrente in quella misura che credera' di sua convenienza, anche in uno, o piu', o in tutti i successivi periodi novennali, con preavviso di sei mesi dalla scadenza relativa, applicando le riduzioni di prezzo, di cui al successivo articolo 12.
[2]Rimane inteso e convenuto pero', che anche nel caso in cui lo Stato, con detto preavviso di sei mesi, venga a rinunciare, totalmente o parzialmente, in uno qualunque dei detti periodi novennali, a valersi della energia elettrica della Societa', per questa rimarra' fermo quanto e' disposto all'articolo 2 circa l'uso, da parte della Societa' medesima e per 45 anni, dell'area demaniale assegnata, salvi ed impregiudicati i diritti dello Stato sull'area alla scadenza dei quarantacinque anni, senza che dalla Societa' si possano invocare usi o consuetudini per continuare oltre nel godimento dell'area.
[3]La facolta' di variare in piu' od in meno la quantita' della corrente elettrica spettera' allo Stato non solo al principio di ogni novennio, ma in qualunque anno. Qualora pero' nell'ultimo anno di uno qualunque dei periodi novennali, lo Stato avesse a richiedere un aumento nella fornitura della energia elettrica, dovra' contemporaneamente ed anticipatamente essere stabilito, per parte dello Stato, il proseguimento della fornitura pel successivo novennio.
[4]La data di decorrenza pel compito dei novenni, di cui sopra, e dei quarantacinque anni, di cui all'articolo 2, coincidera' con quella dalla quale, a mente dell'articolo 6, dovra' decorrere il periodo di sei mesi pel completo funzionamento del servizio elettrico.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
