Art. 1 (Approvazione)
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvati la convenzione 28 maggio 1897 e l'atto addizionale 7 settembre 1897, stipulati con la Societa' Generale per l'illuminazione in Napoli, per l'impianto di una stazione elettrica sopra l'area descritta nella detta convenzione e nell'annessavi planimetria, area che rimane assegnata alla detta Societa' per lo spazio di anni 45 alle condizioni negli atti predetti stabilite, e per la produzione e la fornitura della corrente elettrica per l'illuminazione e per altri servizi nel porto di Napoli e nelle sue dipendenze, purche' vi si introducano le seguenti modificazioni:
[7]All'Articolo 9 della convenzione.
[8]«Lo Stato paghera' per la fornitura di cui sopra centesimi 20 (L. 0,20) al Kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) Kilowatt-ora consumati nell'anno, e centesimi 18 (L. 0,18) per ogni Kilowatt-ora consumato in piu' nell'anno stesso, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali, presenti e future, sul consumo o sulla produzione di energia elettrica».
[9](Secondo comma identico).
[10]«La Societa' avra' l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato».
[11]«In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Societa' offrissero una differenza superiore del 5 per cento, si provvedera' alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo pel consumo del giorno in cui la differenza si e' verificata quella del piu' prossimo antecedente giorno assimilabile».
[12]All'Articolo 11 della convenzione.
[13]«Articolo 11. L'espressione che lo Stato possa o no valersi della corrente elettrica, aumentarne e diminuirne la misura, al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali di cui al precedente articolo 10, deve intendersi nel senso piu' lato, e cioe' con riguardo a tutti i diversi servizi del porto pei quali potesse richiedersi, a tenore della presente convenzione, la fornitura di corrente, e quindi anche quando lo Stato concedesse, affittasse, o comunque cedesse a privati, societa', corporazioni, enti e altre Amministrazioni, l'esercizio o l'uso, parziale o totale, dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio del porto, nel qual caso la Societa', se richiesta, dovra' fornire la corrente alle condizioni del presente contratto, come e' stabilito nell'articolo 1°».
[14](Secondo comma identico).
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 3 luglio 1898.
[17]UMBERTO.
[18]G. Palumbo. Lacava.
[19]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
