Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1866 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'Istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all'Istituto unitamente agl'interessi od annualita' un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

tolto: Inoltre pagano all'Istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico erario, altri quindici centesimi, che potranno essere ridotti a dieci per decreto reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1866-06-14;2983~art6 · fonte del testo

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