Art. 4 (Convenzione)
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[1]I servizi, di cui al precedente articolo 3° saranno eseguiti:
[2]1° quello alla lettera a) con piroscafi di 900 tonnellate nette, con la velocita' di 12 miglia all'ora, mediante la sovvenzione di lire 20 (venti) per lega.
[3]2° quelli alle lettere b) ed e) con piroscafi di 1800 tonnellate nette, con la velocita' di 11 miglia all'ora, mediante la sovvenzione di lire 30 (trenta) per lega;
[4]3° quello alla lettera c) con piroscafi di 1500 tonnellate nette, con la velocita' di 10 miglia all'ora, e mediante la sovvenzione di lire 30 (trenta) per lega;
[5]4° quello alla lettera d) con piroscafi di 400 tonnellate nette, con la velocita' di 10 miglia all'ora, e mediante la sovvenzione di lire 25 (venticinque) per lega.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
