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In caso di riscatto delle linee che compongono la rete della Societa' dell'Alta Italia, il contratto d'appalto per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 si intendera' risolto, ed il Governo rimborsera' alla Societa' le somme anticipate per la parte di cui sara' verso la medesima debitore.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
