Art. 9 (Convenzione)
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[1]Il municipio si assume l'incarico di allogare contro adegualo affitto tutti gli uffici che attualmente occupano il fabbricato demaniale al Bocchetto, di cui all'articolo primo, destinato ad essere demolito, in locali municipali o privati che corrispondano a tutte le esigenze dei servizi medesimi.
[2]Tale locazione dovra' durare finche' l'Amministrazione demaniale, non avra' provveduto per dare ai detti uffici una apposita sede da costruirsi ed altrimenti.
Testo in vigore dal 26 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
