Art. 2 (Convenzione)
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[1]Sull'area che si ricavera' dalle espropriazioni e demolizioni di cui sopra, il municipio di Milano si obbliga di costruire, su metri quadrati duemilacentotredici, un edificio di piani, quattro oltre il sotterraneo, fronteggiante il vicolo di Santa Maria Segreta e la via San Vittore al Teatro, e si obbliga di sopraelevare sull'attuale palazzo in via Bocchetto un quinto piano, limitando la sopraelevazione stessa alle tre ali prospettanti sui cortili, e cioe' sopra superficie di metri quadrati milletrentacinque; si obbliga di coordinare il nuovo fabbricato con quello attualmente esistente; e si obbliga inoltre di costruire altra parte di edificio come sopra, in angolo delle vie Bocchetto e Santa Maria Segreta, occupando quasi tutta la parte bassa dell'attuale edificio demaniale e parte dei relitti della chiesa di Santa Maria Segreta, complessivamente metri quadrati mille quaranta, il tutto secondo i disegni planimetrici ed i partiti architettonici ed il disciplinare redatti dall'ufficio del genio civile ed accettati dal Ministero delle poste e dei telegrafi in seguito all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[2]La costruzione di tale edificio dovra' essere iniziata dal lato San Vittore al Teatro, in modo da ottenere che gli uffici postali, i quali occupano il piano terreno del fabbricato demaniale da demolirsi, possano essere trasferiti nella nuova costruzione, prima che si demolisca il fabbricato stesso. Tuttavia il Comune avra' facolta' di ferire, per detti uffici, locali adatti (comunali o d'affitto a spese comunali) d'accordo colla locale direzione dei servizi postali, e fino a quando sara' ultimato il nuovo edificio.
Testo in vigore dal 26 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
