Art. 11 (Convenzione)
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[1]L'alta sorveglianza dei lavori e' devoluta al genio civile per conto ed a spese del Ministero delle poste e dei telegrafi. Il Municipio dovra' provvedere, dal canto suo ed a suo spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, per i rapporti e per la tenuta della contabilita' con le imprese cui verranno appaltati.
[2]Per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli, essendo stato accettato dal Municipio un prezzo a forfait, il Ministero si manterra' estraneo a qualunque eventuale vertenza potesse sorgere fra il Comune stesso e le imprese assuntrici.
[3]Le eventuali divergenze sulla interpretazione di qualche articolo della presente convenzione, saranno risolte colle norme stabilite dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la Direzione, contabilita' e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.
Testo in vigore dal 26 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
