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Le merci che dovessero essere trasbordate a Siracusa fra le linee di cui alle lettere a) e d) nonche' quelle provenienti o destinate alla linea sotto la lettera b) non saranno gravate di alcuna sopratassa di trasbordo, rimanendo questo a carico della Societa'.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
