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[1]((I componenti del Consiglio superiore durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
[2]I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri ch'essi furono chiamati a sostituire)).
Testo in vigore dal 26 novembre 1923 al 1 giugno 1926
