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[1]I componenti il Consiglio superiore nominati con decreto Reale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

[2]In caso di vacanza fra i rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai, i consiglieri da nominarsi in sostituzione saranno scelti fra i nomi gia' designati nell'occasione della nomina immediatamente precedente dell'intero Consiglio.

[3]I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che hanno cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 26 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-28;304~art6 · fonte del testo

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