Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1912 al 26 novembre 1923. Leggi il testo vigente →
[1]I componenti il Consiglio superiore nominati con decreto Reale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
[2]In caso di vacanza fra i rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai, i consiglieri da nominarsi in sostituzione saranno scelti fra i nomi gia' designati nell'occasione della nomina immediatamente precedente dell'intero Consiglio.
[3]I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che hanno cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.
Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 26 novembre 1923
