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[1]((Il Consiglio superiore e' costituito con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, ed e' composto di 18 membri oltre il presidente, dei quali:
- a)quattro rappresentanti dei datori di lavoro industriali ed agricoli;
- b)quattro rappresentanti degli assicurati industriali ed agricoli;
- c)sei rappresentanti degli istituti fondatori da questi designati;
- d)due scelti dal Ministro predetto fra persone competenti nella materia, delle assicurazioni sociali;
- e)il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;
- f)il direttore generale della Cassa nazionale fra le assicurazioni sociali.
[2]I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti degli assicurati saranno scelti i primi fra 8 nomi designati dalle principali organizzazioni di datori di lavoro industriali e agricoli, i secondi fra 8 nomi designati dalle principali organizzazioni di lavoratori delle industrie e dell'agricoltura.
[3]Il presidente del Consiglio sara' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale e potra' essere scelto tra persone non appartenenti al Consiglio)).
Testo in vigore dal 26 novembre 1923 al 1 giugno 1926
