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[1]Il Consiglio superiore e' composto: di rappresentanti degli istituti fondatori e di membri da nominarsi con decreto Reale.
[2]I rappresentanti degli istituti fondatori sono nominati direttamente dagli istituti stessi, uno per ciascuno, fatta eccezione per la Cassa di risparmio di Milano che ne nomina tre.
[3]I membri da nominarsi con decreto Reale sono sei, dei quali:
[4]due rappresentanti degli imprenditori ed industriali; due rappresentanti degli operai; due proposti liberamente dal ministro.
[5]I rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai saranno scelti, i primi tra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni degli imprenditori e industriali, i secondi fra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni operaie.
[6]Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il comitato permanente del lavoro, sara' compilato, per gli effetti di cui al capoverso precedente, un elenco delle organizzazioni padronali e operaie.
[7]Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio superiore un rappresentante del ministero d'agricoltura, industria e commercio, e il direttore dell'ufficio del lavoro presso il ministero stesso.
Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 maggio 1919
