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[1]La facolta' di pagare al personale telefonico gli stipendi, le retribuzioni, le indennita' di carica, di funzioni e di residenza, con mandati di anticipazione, concessa dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1908, n. 356, avra' termine con l'attuazione del presente organico, ma in ogni caso non dopo il 31 dicembre 1909. 1

[2]Tabella A.

[3]PRIMA CATEGORIA.

[4]Personale direttivo, tecnico ed ispettivo.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

[6]2

[7]Tabella B.

[8]SECONDA CATEGORIA.

[9]Personale amministrativo-contabile e d'ordine.

[10]Parte di provvedimento in formato grafico

[11]2 3

[12]Tabella C.

[13]TERZA CATEGORIA.

[14]Personale operaio subalterno.

[15]Parte di provvedimento in formato grafico

[16]2

[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[18]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1909.

[19]VITTORIO EMANUELE.

[20]Giolitti - Schanzer - Carcano.

[21]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 dicembre 1909, n. 777

1

La L. 26 dicembre 1909, n. 777 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata a tutto il 30 giugno 1910 la facolta' concessa dall'art. 23 della legge 19 luglio 1909, n. 528, di pagare con mandati di anticipazione fino al 31 dicembre 1909, le retribuzioni, le indennita' di carica, di funzioni e di residenza spettanti al personale telefonico".

L. 25 giugno 1911, n. 575

2

La L. 25 giugno 1911, n. 575 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "I quadri 1 della tabella A, 2 e 4 della tabella B e i quadri della tabella C, per l'organico della Direzione generale dei telefoni, approvato con la legge 19 luglio 1909, n. 528, sono rispettivamente sostituiti da quelli allegati alla presente legge". Si riportano di seguito le suindicate Tabelle: "Quadro I che sostituisce il corrispondente della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528 (ruolo telefonico). Numero Denominazione Stipendi normali Permanenza normale in ogni stipendio Lire Anni 68 Segretari, ragionieri, vice-direttori di ufficio (1), ed assistenti sanitari 4,000 » Id. id. 3,500 5 Id. id. 3,000 5 Id. id. 2,500 6 Id. id. 2,000 4 2 Assistenti sanitarie (2) 2,000 4 (1) Per gli esami di, promozione a primo segretario e funzioni assimilate, vale l'eccezione contemplata nel primo comma della annotazione in calce alla tabella per il personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, allegata alla legge del 30 giugno 1908, n. 304. (2) Personale femminile. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro delle poste e dei telegrafi CALISSANO. Quadri II e IV che sostituiscono i corrispondenti della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528 (ruolo telefonico). Numero Denominazione Stipendi normali Permanenza normale in ogni stipendio Stipendi transitori ancora esistenti per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 528 Quadro II. Lire Anni Lire 299 Applicati contabili (1), disegnatori, cassieri, magazzinieri, revisori, controllori ed esattori a 4,000 - - Id. 3,600 5 - Id. 3,300 5 - Id. 3,000 5 - Id. 2,700 5 - Id. - - 2,650 Id. - - 2,600 Id. - - 2,550 Id. - - 2,500 Id. - - 2,450 Applicati contabili (1), disegnatori, cassieri, magazzinieri, revisori, controllori ed esattori a 2,400 4 - Id. - - 2,350 Id. - - 2,300 Id. - - 2,250 Id. - - 2,200 Id. 2,100 4 - Id. - - 2,050 Id. - - 2,000 Id. 1,800 4 - Id. - - 1,750 Id. 1,500 4 - Quadro IV. 1488 Telefonisti, telefoniste, assistenti e dattilografe 2,200 - - Id. id. 2,000 5 - Id. id. 1,800 5 - Id. id. 1,600 4 - Telefonisti, telefoniste (2), e dattilografe 1,400 4 - Id. id. 1,200 4 - (1) Personale maschile e femminile. (2) Conseguito lo stipendio di lire 1,600 le telefoniste potranno contrarre matrimonio ed in tal caso, con le norme stabilite dal regolamento, saranno esonerate dal servizio di commutazione ed adiite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Direzione generale dei telefoni, o dell'amministrazione postale telegrafica, continuando a far parte del proprio quadro. La disposizione di cui sopra si applica, in via transitoria, anche alle attuali telefoniste passate in ruolo col 1° gennaio 1909 per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 528, le quali, pur non trovandosi allo stipendio di lire 1,600, abbiano raggiunto o raggiungeranno il 28° anno di eta'. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro delle poste e dei telegrafi CALISSANO. Quadri I, II, III e IV, che sostituiscono i corrispondenti della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528 (ruolo telefonico). Numero Denominazione Stipendi normali Permanenza normale in ogni stipendio Quadro I. Lire Anni 101 Operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti 2,500 » Id. 2,250 5 Id. 2,000 4 Id. 1,75 4 Id. 1,500 4 Id. 1,300 4 Id. 1,200 2 Quadro II. 614 Apparecchiatori e guardafili 2,000 » Id. 1,800 5 Id. 1,600 5 Id. 1,400 5 Id. 1,320 2 Id. 1,200 6 Quadro III. 60 Commessi 2,000 » Id. 1,800 5 Id. 1,600 5 Id. 1,400 5 Id. 1,320 2 Id. 1,200 6 Quadro IV. 10 Operaie e commesse 1,100 » Id. 1,000 5 Id. 900 5 Id. 800 4 Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro delle poste e dei telegrafi CALISSANO."

L. 4 aprile 1912, n. 254

3

La L. 4 aprile 1912, n. 254 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 16, ultimo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 528, i posti del quadro IV della tabella B annessa alla legge stessa e modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575, sono aumentati da 1488 a 1750".

Testo in vigore dal 25 aprile 1912 al 29 gennaio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1912

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1911 al 25 aprile 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 aprile 1912, n. 254

    La L. 4 aprile 1912, n. 254 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 16, ultimo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 528, i posti del quadro IV della tabella B annessa alla legge stessa e modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575, sono aumentati da 1488 a 1750".

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urn:nir:stato:legge:1909-07-19;528~art23 · fonte del testo

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