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[1]La facolta' di pagare al personale telefonico gli stipendi, le retribuzioni, le indennita' di carica, di funzioni e di residenza, con mandati di anticipazione, concessa dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1908, n. 356, avra' termine con l'attuazione del presente organico, ma in ogni caso non dopo il 31 dicembre 1909. 1
[2]Tabella A.
[3]PRIMA CATEGORIA.
[4]Personale direttivo, tecnico ed ispettivo.
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
[6]Tabella B.
[7]SECONDA CATEGORIA.
[8]Personale amministrativo-contabile e d'ordine.
[9]Parte di provvedimento in formato grafico
[10]Tabella C.
[11]TERZA CATEGORIA.
[12]Personale operaio subalterno.
[13]Parte di provvedimento in formato grafico
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1909.
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]Giolitti - Schanzer - Carcano.
[18]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1909, n. 777
1La L. 26 dicembre 1909, n. 777 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata a tutto il 30 giugno 1910 la facolta' concessa dall'art. 23 della legge 19 luglio 1909, n. 528, di pagare con mandati di anticipazione fino al 31 dicembre 1909, le retribuzioni, le indennita' di carica, di funzioni e di residenza spettanti al personale telefonico".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1910 al 16 luglio 1911
