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[1]La facolta' di pagare al personale telefonico gli stipendi, le retribuzioni, le indennita' di carica, di funzioni e di residenza, con mandati di anticipazione, concessa dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1908, n. 356, avra' termine con l'attuazione del presente organico, ma in ogni caso non dopo il 31 dicembre 1909.
[2]Tabella A.
[3]PRIMA CATEGORIA.
[4]Personale direttivo, tecnico ed ispettivo.
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
[6]Tabella B.
[7]SECONDA CATEGORIA.
[8]Personale amministrativo-contabile e d'ordine.
[9]Parte di provvedimento in formato grafico
[10]Tabella C.
[11]TERZA CATEGORIA.
[12]Personale operaio subalterno.
[13]Parte di provvedimento in formato grafico
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1909.
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]Giolitti - Schanzer - Carcano.
[18]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 11 gennaio 1910
