Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potra' loro convenire, effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere consegnazioni, tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle Leggi in vigore per i nazionali, vendere e comperare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed altri oggetti di qualunque specie, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da se', presentare alle Dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona che essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che quelle che pesano sopra i nazionali.
[2]Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai proprii concittadini, da stranieri o da nazionali in qualita' di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari o interpreti.
[3]Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio o industria nei porti, nelle citta' e in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi sieno definitivamente o temporaneamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse o imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunita' o altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno dei due Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.
Testo in vigore dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025
