Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
[4]Un Trattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatimala, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Guatimala addi' trent'uno di dicembre dell'anno mille ottocento sessant'otto,
[5]Trattato del tenore seguente:
[6]Esistendo gia' da alcun tempo relazioni di commercio tra gli Stati di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Guatimala, si e' creduto conveniente regolarne l'esistenza, favorirne lo sviluppo e perpetuarne la durata con un Trattato di commercio e navigazione che, fondato sull'interesse comune dei due paesi, valga a far godere ai rispettivi cittadini vantaggi uguali e reciproci.
[7]Al quale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari, cioe':
[8]S. M. il Re d'Italia,
[9]Il signor don Giuseppe Anfora, duca di Licignano, Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Console generale, Incaricato di Affari di S. M. presso le Repubbliche del Centro-America; e
[10]S. E. il signor Presidente della Repubblica di Guatimala,
[11]Il signor don Pedro de Aycinena, Consigliere di Stato, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio, Uffiziale del Reale Ordine di Leopoldo del Belgio, Cavaliere del Leone Neerlandese, Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri;
[12]I quali, dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, da essi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[13]Art. 1.
[14]Vi sara' fra i territori e possedimenti delle due Alte Parti contraenti completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione.
[15]I cittadini italiani nella Repubblica di Guatimala e i cittadini guatimalesi negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza, coi loro bastimenti e carichi, in tutti quei punti, porti e fiumi d'Italia e di Guatimala, ai quali sia attualmente, o possa essere in avvenire, permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.
[16]Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dovere pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.
[17]Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle Nazioni piu' favorite.
Testo in vigore dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025
