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[1](Art. 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato nell'articolo 171 del Codice di commercio, con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento.
[3]Le obbligazioni possono essere da 50 e da 100 lire; e gli Istituti pagheranno a titolo di tassa di bollo centesimi cinque per ogni obbligazione da 50 lire e centesimi dieci per ogni obbligazione da L. 100.
[4]La tassa di negoziazione e' ridotta al quarto in conformita' dell'articolo 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
