Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1998 al 16 ottobre 1998. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
Abrogato dal 14 marzo 1998
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Articolo abrogato dal d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
Abrogato dal 14 marzo 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: (Art. 9, legge 10 agosto 1893, n. 449).
tolto: Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorrono lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che ne' lo Stato, ne' l'Istituto possano formare un biglietto completo.
tolto: Le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, pel loro annullamento ed abbruciamento sono determinate da regolamento approvato con decreto Reale. Lo stesso decreto indica la quantita' dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e stabilisce le norme per controllarne l'uso (1).
tolto: Le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi sono stabilite con decreto del ministro del tesoro.
tolto: Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.
tolto: La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilita' ne' verso il pubblico, ne' verso gli Istituti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art4 · fonte del testo
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