[1](Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potra' differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario.

[3]Nel caso di rivendita il prezzo dovra' essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avra' l'obbligo di supplire alla differenza.

[4]Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Credito fondiario del banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle e' regolato dagli articoli 80, 81, 82, 85 e 86.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art104 · fonte del testo

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