[1](Art. 18, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima).

[2]Le norme per l'esecuzione degli articoli 12, 15, 80 a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la piu' rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1).

[3]Con tale decreto e' anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo.

[4]Con altro decreto Reale (2) sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta.

[5]Il regolamento del Banco di Napoli (3) nella parte riguardante il personale, determina la responsabilita' dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 138, 139 e 140.

[6]--------------------

[7](1) R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, modificato con R. decreto 19 novembre 1905, n. 553.

[8](2) R. decreto 1° giugno 1897, n. 172.

[9](3) Approvato con R. decreto 2 agosto 1903, n. 529.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art135 · fonte del testo

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