Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1998 al 16 ottobre 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Queste ispezioni hanno per oggetto:

[3]((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43));26 ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43));26 ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43));26

  • d)di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

[4]((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43));26

  • f)di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

[5]((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43));26

  • h)di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

[6]((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43)).26

[7]--------------- (1) Data dell'applicazione della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43

26

Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

Testo in vigore dal 14 marzo 1998 al 16 ottobre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. 216 parole tolte, 60 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: a) di accertare la quantita' e la qualita' delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, considerati come riserva, ai termini di legge;

tolto: b) di verificare la quantita' effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformita' al regolamento di cui all'art. 4 gia' citato;

tolto: c) di accertare se, nel cambio dei biglietti al pubblico e nel tratto dei biglietti tra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigoreaggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43; LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43; LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43;

tolto: e) di verificare la qualita' delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nel titolo IVaggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43;

tolto: g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'art. 60, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo il 25 agosto 1893 (1), per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessioni di beni immobili;aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43;

tolto: i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiono, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del tesoroaggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43

    Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art124 · fonte del testo

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