Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Queste ispezioni hanno per oggetto:

  • a)di accertare la quantita' e la qualita' delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, considerati come riserva, ai termini di legge;
  • b)di verificare la quantita' effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformita' al regolamento di cui all'art. 4 gia' citato;
  • c)di accertare se, nel cambio dei biglietti al pubblico e nel tratto dei biglietti tra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
  • d)di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;
  • e)di verificare la qualita' delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nel titolo IV;
  • f)di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;
  • g)di appurare se entro i due anni, come prescrive l'art. 60, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo il 25 agosto 1893 (1), per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessioni di beni immobili;
  • h)di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;
  • i)di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiono, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del tesoro.

[3]--------------- (1) Data dell'applicazione della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Testo in vigore dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art124 · fonte del testo

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