[1]Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del tesoro l'elenco degli Istituti e delle ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del tesoro, essi considerano di primo ordine, agli effetti di che all'articolo precedente.

[2]Il ministro del tesoro avra' sempre la facolta' di ordinare la eliminazione di uno o piu' nomi d'Istituti o ditte dal detto elenco.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-i-art2 · fonte del testo

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