Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1913 al 17 settembre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Contravvenzioni disciplinari. (Art. 25 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]((Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 5 sono punite con multa da L. 100 a L. 300.

[3]Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100.

[4]Entro questi limiti potra' col regolamento essere determinata la misura della multa per alcune tra le contravvenzioni e infrazioni di cui sopra)). 1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

1

Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto "16 settembre 1909, n. 762"".

Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249

3

Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dall'art. 32, del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704".

Testo in vigore dal 1 luglio 1913 al 17 settembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1911 al 1 luglio 1913. 25 parole tolte, 54 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le tolto: contravvenzioni alle discipline che saranno aggiunto: trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 5 sono punite con multa da L. 100 a L. 300.

aggiunto: Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100. tolto: Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'art. 5 della legge sono punite col maximum della detta multa

aggiunto: Entro questi limiti potra' col regolamento essere determinata la misura della multa per alcune tra le contravvenzioni e infrazioni di cui sopra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art32 · fonte del testo

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