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[1]Contravvenzioni disciplinari. (Art. 25 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'art. 5 della legge sono punite col maximum della detta multa.

Testo in vigore dal 12 novembre 1909 al 21 giugno 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art32 · fonte del testo

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