Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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5 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010. 396 parole tolte, 14 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Violazione, falsificazione dei misuratori, congegni, bolli e sigilli. Lavorazioni fuori dei termini dichiarati. (Art. 19 legge 30 gennaio 1896, n. 26, eart. 10 legge 29 giugno 1905, n. 308).
tolto: Contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione, sono comminate le pene seguenti:
tolto: Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, e' punito con la detenzione da 3 a 5 anni.
tolto: Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi in qualsiasi modo per sottrarre lo spirito dall'apparecchio ovvero sia in possesso di apparecchio costituito in guisa che il prodotto possa essere sottratto al suo regolare accertamento, e' punito con la detenzione da 1 a 3 anni.
tolto: Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, e' punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibile da sei mesi a un anno quando il contravventore sia il fabbricante.
tolto: Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia degli apparecchi, dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza o dei bolli o sigilli apposti, e' punito con pena pecuniaria non minore di L. 100 ne' maggiore di L. 1000.
tolto: In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sara' stabilita in misura non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della tassa frodata o che pote' essere frodata.
tolto: Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttivita' dei lambicchi per giornata o per cotta, oltre alla multa proporzionale stabilita dal precedente alinea, e' dovuta una multa fissa non minore di L. 20 ne' maggiore di L. 200.aggiunto: Testo unico-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art25 · fonte del testo
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