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[2]E' esente da tassa la fabbricazione di spirito, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.
[3]((Per lo spirito che venga denaturato e' concesso un abbuono di denaturazione nella misura di L. 18 per ogni ettolitro anidro, se si tratta di spirito del quale sia giustificata la provenienza per intiero da materie vinose, e nella misura di L. 8 per ettolitro anidro, quando una tale provenienza non sia giustificata.
[4]Non e' concesso abbuono per gli spiriti che vengano adulterati con adulteranti speciali ammessi per determinate industrie)). 2
[5]Lo spirito denaturato non puo' essere assoggettato al dazio consumo ne' gravato di alcuna tassa locale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli abbuoni di 2 per cento e 10 per cento di cui all'articolo 18 sono rispettivamente sostituiti quelli di 3 per cento e 7 per cento".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1914 al 18 settembre 1915
