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[2]((E' esente da tassa di fabbricazione lo spirito che venga adulterato nei modi da stabilirsi col regolamento per l'esecuzione della presente legge, per essere adoperato a scopo d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice. Con decreto del ministro delle finanze potra' essere concessa l'esenzione da tassa per lo spirito da impiegare in altri usi industriali, previa adulterazione nei modi e sotto le condizioni da stabilirsi con lo stesso decreto)).
[3]Per lo spirito che venga denaturato e' concesso un abbuono di denaturazione nella misura di L. 18 per ogni ettolitro anidro, se si tratta di spirito del quale sia giustificata la provenienza per intiero da materie vinose, e nella misura di L. 8 per ettolitro anidro, quando una tale provenienza non sia giustificata.
[4]Non e' concesso abbuono per gli spiriti che vengano adulterati con adulteranti speciali ammessi per determinate industrie. 2
[5]Lo spirito denaturato non puo' essere assoggettato al dazio consumo ne' gravato di alcuna tassa locale. 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli abbuoni di 2 per cento e 10 per cento di cui all'articolo 18 sono rispettivamente sostituiti quelli di 3 per cento e 7 per cento".
Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373
7Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato D) che "I cali o premi di denaturazione, concessi dall'art. 18 del testo unico sopraindicato, modificato dall'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1913, n. 1392, sono soppressi".
Testo in vigore dal 6 marzo 1920 al 16 dicembre 2010
