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[1]Esenzione dalla tassa per gli spiriti adulterati ad uso industriale. (Art. 1 legge 22 marzo 1903, n. 152; art. 7 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]E' esente da tassa la fabbricazione di spirito, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.

[3]Per lo spirito, di cui sia giustificata la provenienza per intiero da materie vinose, sara' concesso un calo, all'atto dell'adulterazione, in ragione del 10 per cento. Per lo spirito di cui non sia giustificata una tale provenienza il calo sara' invece soltanto del 2 per cento.

[4]Lo spirito denaturato non puo' essere assoggettato al dazio consumo ne' gravato di alcuna tassa locale.

Testo in vigore dal 12 novembre 1909 al 3 dicembre 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art18 · fonte del testo

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