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[2]E' esente da tassa la fabbricazione di spirito, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.
[3]Per lo spirito, di cui sia giustificata la provenienza per intiero da materie vinose, sara' concesso un calo, all'atto dell'adulterazione, in ragione del 10 per cento. Per lo spirito di cui non sia giustificata una tale provenienza il calo sara' invece soltanto del 2 per cento.
[4]Lo spirito denaturato non puo' essere assoggettato al dazio consumo ne' gravato di alcuna tassa locale.
Testo in vigore dal 12 novembre 1909 al 3 dicembre 1910
