[1]Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorita' adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorita' suindicata, il procedimento medesimo, esso non potra', per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorita' adita per l'appello.

[2]Tale pagamento dovra' comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art4 · fonte del testo

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