È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 4, secondo comma, primo periodo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Contenzioso amministrativo), nonché, per il caso si dovesse ritenere non abrogato, dell'art. 31 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nelle parti in cui sottraggono all'autorità giudiziaria il potere di sospendere in via cautelare la riscossione dei tributi. La questione è stata infatti sollevata dal giudice istruttore - adito, con ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ., perché concedesse l'immediata sospensione di procedure di riscossione già avviate - pur ritenendo sussistenti, in base all'interpretazione, da lui ritenuta esatta, della norma impugnata, i presupposti della richiesta misura cautelare, e quindi senza condividere i pur prospettati dubbi di legittimità costituzionale, al solo fine - affatto estraneo alla logica del promosso giudizio - di proteggere l'emananda pronuncia dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. - Cfr. O. 70/1998 e 410/1994.
Art. 31 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.