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[1](Testo unico, art. 164, art. 13 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, art. 9 legge 8 luglio 1904, n. 320, e art. 44 legge 11 luglio 1907, n. 502.)

[2]Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformita' delle leggi:

[3]1° istituire dazi, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso pero' sempre ogni divieto ed onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nell'interno del Capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

[4]2° imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro' dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

[5]3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, in conformita' dell'art. 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali o del gregge.

[6]I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna Provincia dalla Giunta provinciale amministrativa cd approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato a sensi della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

[7]4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo;

[8]5° imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

[9]6° fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati a' termini degli articoli 303, 304 e 305.

[10]I comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili a sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dell'art. 44 della legga 11 luglio 1907, n. 502.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art180 · fonte del testo

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