Art. 179 — Testo unico, art. 163
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. 151 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo puo' essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.aggiunto: Testo unico-art. 179
tolto: Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.
tolto: I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del Comune, valutata nei modi sopra indicati.
tolto: Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta a carico del Comune.
tolto: Per la validita' delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art179 · fonte del testo
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