Art. 13 — Testo unico, art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. 207 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono elettori coloro che trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtu' degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.
tolto: Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.
tolto: Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.
tolto: La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'articolo 28.
tolto: Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.
tolto: Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo dove darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste.aggiunto: Testo unico-art. 13
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art13 · fonte del testo
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