Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. 300 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I Comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
tolto: 1° che siano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
tolto: 2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni. Quando pero' la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, e' fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta;aggiunto: Testo unico-art. 178
tolto: 3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;
tolto: 4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865, serie 3ª, ovvero il pagamento di un debito a cui il Comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata, salvo quanto e' disposto con l'art. 2 della legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico);
tolto: 5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degli interessi.
tolto: Sono considerati come mutui i contratti d'appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interessi.
tolto: Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, consentite dagli articoli 307, 303 e 309, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere votate nel modo stabilito ai nn. 1 e 2 del presente articolo.
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tolto: Il termine stabilito in questo articolo puo' essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133