Art. 254 — Testo unico, art. 237, e art. 2 legge 9 luglio 1905, n. 378
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. 193 parole tolte, 24 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le Provincie non possono contrarre mutui:
tolto: 1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia;
tolto: 2° se non abbiano per oggetto di provvedere a speso straordinarie ed obbligatorie;
tolto: 3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.aggiunto: Testo unico-art. 254
tolto: Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.
tolto: Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.
tolto: Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della Provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto degli articoli 307 e 309 per le Provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.
tolto: Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art254 · fonte del testo
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