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[1]Lo Stato, ove non intendesse di adibire ai servizi governativi il fabbricato di piazza Nicosia, dove ha sede attualmente il predetto Convitto nazionale, si impegna ad offrirlo al Comune, il quale ha l'obbligo di farne l'acquisto entro cinque anni dalla data della presente convenzione, per il prezzo che fin da ora si determina in L. 300.000 (lire trecentomila).
[2]Con tale patto non resta pero' in alcun modo pregiudicata la facolta' spettante al Comune di procedere in base al piano regolatore e con le norme dell'art. 5 della citata legge 11 luglio 1907, n. 502, alla espropriazione dello stabile suindicato occorrente per la sistemazione del Lungo Tevere Marzio, e per l'apertura di una strada normale al Lungo Tevere stesso.
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
